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Data pubblicazione: 29 luglio 2009

Delibera 28 luglio 2009

ARG/gas 102/09

Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all'anno termico 2009-2010 per le società Gnl Italia S.p.A. e Terminale GNL Adriatico S.r.l., in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 luglio 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ( di seguito: Autorità) 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/gas 118/08.

Considerato che:

  • l'articolo 22 della deliberazione ARG/gas 92/08 prevede che le imprese di rigassificazione presentino all'Autorità i ricavi e le proposte tariffarie relative all'anno termico 2009-2010 entro il 31 maggio 2009;
  • la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con lettera in data 29 maggio 2009 (prot. generale n. A/31236 del 3 giugno 2009), ha presentato, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.1, della deliberazione ARG/gas 92/08, i ricavi e le proposte tariffarie relative all'anno termico 2009-2010; e che, ai fini della determinazione della capacità di Gnl consegnabile al terminale di rigassificazione di cui al comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 92/08, relativamente all'anno termico 2009-2010, ha proposto di confermare il fattore di carico applicato nell'anno termico 2008-2009, pari a 0,7; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione ARG/gas 92/08;
  • la società Gnl Italia S.p.A., con lettera in data 10 aprile 2009 (prot. generale n. A/17767 del 15 aprile 2009), ha comunicato la necessità di mettere fuori esercizio uno dei quattro vaporizzatori del terminale per esigenze di manutenzione, con una conseguente riduzione della capacità di rigassificazione del terminale negli anni termici 2009-2010 e 2010-2011;
  • la società Gnl Italia S.p.A., con lettera in data 29 maggio 2009 (prot. generale n. A/30520 del 29 maggio 2009), ha presentato, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.1, della deliberazione ARG/gas n. 92/08, i ricavi e le proposte tariffarie relative all'anno termico 2009-2010 e, ai fini della determinazione della capacità di Gnl consegnabile al terminale di rigassificazione di cui al comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 92/08, ha considerato, in luogo della capacità tecnica dell'impianto, la capacità residua del terminale, considerando le esigenze di manutenzione straordinaria di cui al precedente alinea;
  • in data 15 luglio 2009, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Gnl Italia S.p.A. (prot. generale P/39997 del 15 luglio 2009) una richiesta di approfondimenti e di modifiche con riferimento alla determinazione dei ricavi di riferimento ed in particolare alla modalità di determinazione della capacità di Gnl consegnabile al terminale;
  • con lettera in data 22 luglio 2009 (prot. generale n. A/41868 del 22 luglio 2009) la società Gnl Italia S.p.A. ha fornito gli approfondimenti richiesti e ha presentato:
    1. una prima proposta tariffaria (di seguito: prima proposta tariffaria) che prevede il calcolo dei corrispettivi di rigassificazione sulla base di una quantità di Gnl consegnabile, determinata applicando un fattore di carico di 0,7 alla capacità massima tecnica del terminale di rigassificazione;
    2. una seconda proposta tariffaria che prevede il calcolo dei corrispettivi di rigassificazione sulla base di una quantità di Gnl consegnabile, determinata applicando un fattore di carico di 0,81 alla capacità massima del terminale considerando la messa fuori esercizio di uno dei quattro vaporizzatori;
  • che la prima proposta tariffaria presentata dalla società Gnl Italia S.p.A. è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione ARG/gas 92/08;
  • le attuali condizioni del mercato europeo del Gnl confermano che la capacità tecnica di rigassificazione possa essere impegnata mediamente per una percentuale pari al 70%, tenuto conto di un utilizzo medio della capacità impegnata pari a circa il 90%.

Ritenuto che:

  • sia opportuno prevedere che la determinazione delle capacità di Gnl consegnabile nell'anno al terminale di rigassificazione di cui al comma 8.2 della deliberazione ARG/gas n. 92/08 avvenga riproporzionando la capacità massima tecnica del terminale attraverso un fattore di carico delle infrastrutture di rigassificazione; e che sia opportuno confermare il fattore di carico applicato nell'anno termico 2008-2009, pari a 0,7;
  • gli interventi di manutenzione straordinaria non possono modificare la capacità di riferimento per il calcolo della tariffa, che è rappresentata dalla massima capacità tecnica del terminale, altrimenti si genererebbe una circolarità che, al limite, comporterebbe per un terminale non operativo una tariffa di valore grande a piacere;
  • sia necessario approvare la proposta tariffaria della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. e la prima proposta tariffaria della società Gnl Italia S.p.A.

DELIBERA

  1. di approvare la proposta tariffaria di cui all'articolo 22 della deliberazione ARG/gas 92/08, presentata dalla società Gnl Italia S.p.A. per l'anno termico 2009-2010, come riportata nelle Tabelle 1 e2allegate al presente provvedimento;
  2. di approvare la proposta tariffaria di cui all'articolo 22 della deliberazione ARG/gas 92/08, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. per l'anno termico 2009-2010, come riportata nelle Tabelle 3 e4 allegate al presente provvedimento;
  3. di notificare alla società Gnl Italia S.p.A., con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano) e alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con sede legale in piazza della Repubblica, n. 14/16, 20124, Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.

28 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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