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Data pubblicazione: 06 agosto 2008

Delibera 04 agosto 2008

ARG/elt 109/08

Revisione dei prezzi minimi garantiti di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 novembre 2007, n. 280/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2008

Visti:

  • la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 317/06 (di seguito: deliberazione n. 317/06);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
  • il documento per la consultazione 7 febbraio 2007, atto n. 6/07, recante "Orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di ridefinizione dei prezzi minimi garantiti di cui alla deliberazione n. 34/05 e per l'attuazione della deliberazione n. 113/06" (di seguito: documento per la consultazione 7 febbraio 2007) e le osservazioni formulate dai soggetti interessati.

Considerato che:

  • l'Autorità, nella definizione delle condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e di cui al comma 41 della legge n. 239/04 (di seguito: ritiro dedicato), ha tenuto conto delle peculiarità di impianti di dimensioni ridotte alimentati da fonti rinnovabili, caratterizzati da elevati costi di esercizio e manutenzione e da produzioni annue limitate (pari a pochi milioni di kWh annui);
  • per quanto detto al precedente alinea, l'Autorità, già con la deliberazione n. 34/05, ha definito i cosiddetti prezzi minimi garantiti, da riconoscere nel caso di impianti alimentati da fonte idrica di potenza nominale media annua fino a 1 MW e nel caso di impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MW;
  • l'obiettivo dell'applicazione dei prezzi minimi garantiti è quello di assicurare la sopravvivenza economica agli impianti di piccole dimensioni anche qualora i prezzi di mercato dovessero scendere significativamente, considerati i benefici in termini ambientali, di tutela del territorio e di sviluppo delle risorse marginali o residuali che detti impianti comportano;
  • i prezzi minimi garantiti sono applicati sulla base di scaglioni progressivi di produzione al fine di coniugare i prezzi ai costi specifici degli impianti in esame, tenendo conto dell'effetto scala; e che tale metodologia di applicazione, soprattutto nel caso di fonti rinnovabili non programmabili, riconosce prezzi tali da permettere la copertura dei costi di esercizio e di manutenzione anche negli anni caratterizzati da scarsità della fonte, pur promuovendo la massimizzazione della produzione, del grado di utilizzazione e dell'efficienza degli impianti;
  • i prezzi minimi garantiti, per come sono stati definiti, non sono finalizzati al recupero dei costi di investimento (non sono pertanto da ritenersi incentivi) ma sono finalizzati alla copertura degli elevati costi di esercizio e manutenzione;
  • con la stessa finalità, i prezzi minimi garantiti sono stati riconosciuti anche con la deliberazione n. 280/07 che ha sostituito la deliberazione n. 34/05 a decorrere dall'1 gennaio 2008;
  • contestualmente, l'Autorità, con la deliberazione n. 317/06 ha avviato un procedimento finalizzato alle determinazioni di competenza dell'Autorità medesima aventi ad oggetto i costi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a cui ha fatto seguito il documento per la consultazione 7 febbraio 2007;
  • con la deliberazione n. 280/07, l'Autorità ha previsto di (ri)definire i prezzi minimi garantiti per fonte e per scaglioni progressivi;
  • i prezzi minimi garantiti e gli scaglioni di produzione entro cui si applicano, dovranno pertanto essere rivisti e differenziati per fonti, tenendo conto dei risultati delle analisi che l'Autorità sta conducendo in materia di costi di generazione da fonti rinnovabili nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 317/06, a partire dalle fonti per le quali vi sono già dati disponibili;
  • il comma 7.5 della deliberazione n. 280/07, ha previsto, nelle more della revisione dei prezzi minimi garantiti, di aggiornare i prezzi in vigore nell'anno 2007 sulla base del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
  • il comma 7.4 della deliberazione n. 280/07 stabilisce che qualora, al termine di ciascun anno solare, il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 280/07, vale a dire i prezzi di vendita sul mercato all'ingrosso, e la stessa quantità di energia elettrica, il GSE riconosce, a conguaglio, i prezzi di cui al predetto articolo 6;
  • nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 317/06, in particolare nell'anno 2008, alcune associazioni di produttori, con riferimento agli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW, hanno rappresentato all'Autorità:
    1. l'inversione, rispetto alla normale situazione, del rapporto tra prezzi minimi garantiti e prezzi di mercato;
    2. elementi attestanti il continuo aumento dei costi di esercizio e di manutenzione che, nel caso di impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW, incidono notevolmente sui costi di produzione di energia elettrica, in particolare per impianti con produzione annuale inferiore a 500.000 kWh e che tali costi sono mediamente superiori ai prezzi medi ottenibili sul mercato;
  • nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 317/06, non sono pervenuti elementi sufficienti per l'eventuale revisione, per l'anno 2008, dei prezzi minimi garantiti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte idrica.

Ritenuto opportuno:

  • ridefinire, per il 2008, i valori dei prezzi minimi garantiti e gli scaglioni progressivi di produzione per cui si applicano, nel solo caso di impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW, tenuto conto dei costi medi effettivi di esercizio e manutenzione rappresentati dalle associazioni dei produttori interessati al fine di assicurare la sopravvivenza economica degli impianti di piccole dimensioni anche qualora i prezzi di mercato dovessero scendere significativamente, considerati i benefici in termini ambientali, di tutela del territorio e di sviluppo delle risorse marginali o residuali che detti impianti comportano;
  • mantenere, per il 2008, i prezzi minimi garantiti previsti dal comma 7.5 della deliberazione n. 280/07 per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella idrica;
  • rimandare a provvedimenti successivi l'eventuale revisione dei prezzi minimi garantiti relativi agli anni successivi al 2008

DELIBERA

  1. per l'anno 2008, i prezzi minimi garantiti riconosciuti ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi da 7.1 a 7.4, della deliberazione n. 280/07, nel caso di impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW, sono pari a:
    • fino a 250.000 kWh annui, 136 €/MWh;
    • da oltre 250.000 kWh fino a 500.000 kWh annui, 104 €/MWh;
    • da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui, 84 €/MWh;
    • da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui, 78 €/MWh;
  2. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

 

 

4 agosto 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis