Seguici su:






Data pubblicazione: 30 gennaio 2008

Delibera 25 gennaio 2008

ARG/elt 4/08

Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 gennaio 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la Direttiva);
  • La legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito: decreto legislativo n. 196/03);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007, n. 283 (di seguito: decreto ministeriale n. 283/07)
  • lo Schema di decreto interministeriale concernente "Criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati" previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 375 della legge n. 266 del 2005 (di seguito: schema di decreto tariffe elettriche agevolate);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99 (di seguito: deliberazione n. 200/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006 n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2007, n. 171/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 8 agosto 2007, n. 207/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 333/07 e successive modificazioni e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 (di seguito: deliberazione n. 337/07);
  • il documento per la consultazione 12 marzo 2007, Atto n. 14/07 "Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato" (di seguito: documento per la consultazione 12 marzo 2007);
  • il documento per la consultazione 2 agosto 2007, Atto n. 35/07 "Orientamenti per la regolazione del servizio di dispacciamento, dei servizi di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e misura e dei servizi di vendita nei casi di criticità di esecuzione dei contratti di fornitura" (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
  • i documenti per la consultazione 18 gennaio 2007, Atto n. 3/07 "Revisione del sistema tariffario per le utenze Domestiche in bassa tensione a partire dall'1 luglio 2007", 21 maggio 2007, n. 22/07 "Revisione del sistema tariffario per le utenze Domestiche in bassa tensione a partire dall'1 luglio 2007 - Proposta finale" e 20 dicembre 2007, n. 56/07 "Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione".

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi, dalla stessa regolati, da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95 e l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 attribuiscono all'Autorità il potere di regolare le modalità di accesso alla rete, nonché l'erogazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica;
  • l'articolo 2, comma 6, della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità una funzione consultiva e di segnalazione al Parlamento ed al Governo nelle materie di propria competenza;
  • il nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dall'1 luglio 2007, sino al completo recepimento della Direttiva, prevede un regime di tutela rivolto ai clienti finali domestici non forniti sul mercato libero e alle imprese connesse unicamente in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: servizio di maggior tutela), e un regime di tutela rivolto ai restanti clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela (di seguito: servizio di salvaguardia);
  • ai sensi della legge n. 125/07, l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita e che ai sensi della medesima legge, il servizio di maggior tutela è erogato dall'impresa distributrice attraverso apposite società di vendita, mentre il servizio di salvaguardia è erogato da imprese selezionate attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e che dette procedure saranno adottate dall'1 aprile 2008 sulla base delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 283/07 e delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 337/07;
  • fino alla data di operatività del servizio di salvaguardia di cui la precedente alinea, la fornitura ai clienti finali ricompresi in tale servizio è assicurata dalle imprese distributrici o da società di vendita collegate a tali imprese;
  • il nuovo assetto della vendita al dettaglio dell'energia elettrica ha pertanto modificato le funzioni svolte dai soggetti che operano nel settore elettrico in particolare comportando una separazione tra le attività svolte:
    • dall'impresa distributrice, che continua ad erogare i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e, indirettamente, il servizio di trasmissione (di seguito: servizio di trasporto) a cui compete la sospensione e la riattivazione dei punti di prelievo connessi alla propria rete;
    • dal soggetto che conclude con il cliente finale il contratto di vendita di energia elettrica, che può essere alternativamente il venditore sul mercato libero, l'esercente la maggior tutela o l'esercente la salvaguardia (di seguito: esercente la vendita), in base al quale garantisce la somministrazione di energia e riceve mandato per la conclusione dei contratti di dispacciamento e di trasporto;
  • tale evoluzione dell'assetto della vendita al dettaglio dell'energia elettrica comporta la necessità di adeguare l'articolazione dei rapporti e delle responsabilità tra l'impresa distributrice e l'esercente la vendita, con particolare riferimento:
    • all'esigenza di tutela del credito dell'esercente la vendita nei confronti del cliente finale nei casi di inadempimento contrattuale operato da quest'ultimo soggetto, assicurando al medesimo esercente la facoltà di sospendere la fornitura dell'energia;

    • all'esigenza di tutela dei clienti finali esposti al rischio di rimanere privi di un contratto di dispacciamento e trasporto, nel caso di inadempimenti del proprio venditore nei confronti degli esercenti tali servizi.

Considerato, inoltre, che:

  • con il documento per la consultazione 2 agosto 2007 l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito alla regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto nonché dei servizi di vendita a seguito di criticità di esecuzione dei contratti di vendita, evidenziando in particolare l'intenzione di:
    1. regolare le modalità con cui il venditore sul mercato libero possa sospendere la fornitura di energia elettrica, a tutela del proprio credito nei confronti del cliente finale inadempiente (di seguito: clienti finali morosi);
    2. porre a carico del venditore che intenda avvalersi della facoltà di cui alla lettera a), una serie di adempimenti volti ad assicurare al cliente finale eventualmente inadempiente trasparenza e certezza sia sulle conseguenze che gli potranno derivare dall'inadempimento sia sulle modalità per porvi rimedio;
    3. prevedere che l'esercente la vendita nel richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura di energia elettrica al punto di prelievo del cliente finale inadempiente dichiari di aver rispettato le prescrizioni di cui alla precedente lettera b);
    4. definire una regolazione specifica per i clienti finali cui, date le proprie caratteristiche, non può essere effettuata la sospensione della fornitura (di seguito: clienti non disalimentabili);
    5. al fine di identificare i clienti non disalimentabili, prevedere un elenco anche con l'obiettivo di permettere ai venditori di avere a disposizione maggiori elementi per potersi coprire dal rischio creditizio relativo ai clienti finali;
    6. definire le modalità per l'accesso ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia nelle ipotesi in cui sia il venditore a risultare inadempiente nei riguardi della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) o dell'impresa distributrice;
  • un congruo numero di soggetti interessati alla consultazione, seppure nella diversità di posizioni ed opinioni, ha positivamente valutato gli interventi prospettati nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, ed in particolare:
    1. è stato espresso un generale consenso agli interventi volti ad armonizzare la disciplina relativa alla gestione dei clienti finali morosi tra servizi tutelati e mercato libero;
    2. alcune imprese distributrici hanno evidenziato la necessità che le misure prospettate non comportino per l'impresa stessa la responsabilità di verificare che il venditore, che richiede la sospensione del cliente finale moroso, abbia adempiuto alle prescrizioni previste dall'Autorità;
    3. gli esercenti la maggior tutela e gli esercenti la salvaguardia hanno richiesto di introdurre specifiche misure a tutela del proprio credito, nei casi in cui la morosità del cliente finale che cambi fornitore sia rilevabile solo dopo l'avvenuto cambiamento, ciò che si verificherebbe in particolare per le ultime due fatture emesse;
    4. altri operatori hanno evidenziato l'esigenza, in relazione alla previsione dedicata all'identificazione dei clienti non disalimentabili, di:
      1. prevedere che i soggetti preposti attestino i requisiti necessari per ottenere la qualifica di cliente non disalimentabile;
      2. considerare ammissibili alla categoria dei clienti non disalimentabili le forniture non distaccabili identificate ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i., alle quali aggiungere clienti finali esercenti servizi di pubblica utilità, nonché clienti finali dotati di apparecchiature elettromedicali salvavita;
    5. alcuni operatori hanno suggerito di prevedere a tutela del credito dell'esercente la vendita, oltre alla sospensione della fornitura dell'energia elettrica, la creazione di apposite liste dei clienti insolventi;
    6. alcuni operatori, infine, hanno evidenziato problemi relativi ai tempi previsti per le operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura sottolineando che:
      1. la sospensione della fornitura per morosità per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratori elettronici messi in servizio comporta un'attività di elevato livello operativo con accesso fisico del personale responsabile dell'operazione di sospensione presso ciascun punto di prelievo;
      2. la previsione di tempistiche vincolanti a carico dell'impresa distributrice per l'esecuzione dell'intervento di sospensione e per gli obblighi informativi connessi richiederebbe, pertanto, un periodo iniziale di sperimentazione e di monitoraggio in esito al quale definire le suddette tempistiche in caso di punti di prelievo non dotati di misuratori elettronici messi in servizio.

Considerato, infine, che:

  • l'esigenza di rafforzare gli ordinari strumenti di tutela del credito previsti dall'ordinamento, in relazione alle possibili condotte opportunistiche del cliente finale che, nel cambiare il proprio fornitore, non paghi le ultime due fatture venute a maturazione in un momento successivo a tale cambiamento (switching) risulta particolarmente rilevante per il servizio di salvaguardia, anche al fine di permettere una maggiore partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali per la selezione dell'esercente la salvaguardia;
  • la deliberazione n. 200/99 prevede già che non possa essere prevista la sospensione della fornitura per morosità nei casi di forniture di energia elettrica necessarie per il funzionamento di apparati di cura;
  • l'individuazione dei requisiti per l'identificazione delle altre categorie di clienti non disalimentabili diversi da quelli di cui al precedente punto rientra nelle competenze del Governo in materia di indirizzo sui temi di politica sociale e di sicurezza nazionale;
  • al fine di contenere gli oneri che possano scaturire dall'eventuale mancato recupero da parte degli esercenti la maggior tutela o degli esercenti la salvaguardia dei crediti vantati nei confronti dei clienti finali non disalimentabili, debbano essere previste modalità il più possibile efficienti di gestione e recupero dei suddetti crediti.

Ritenuto opportuno:

  • definire una disciplina relativa alla gestione nei casi di morosità da parte del cliente finale nei confronti dell'esercente la vendita a tutela del credito del medesimo esercente, nel rispetto dell'esigenza di avere trasparenza delle informazioni e certezza sui tempi previsti per il pagamento e le conseguenze in caso di morosità per il cliente finale, nonché nei casi di inadempimenti del venditore verso Terna o verso l'impresa distributrice;
  • al fine di tutelare le esigenze del credito dell'esercente la salvaguardia dai possibili comportamenti opportunistici del cliente finale sopra richiamati, assicurare all'esercente medesimo di cedere, ai sensi degli artt. 1260-1267 c.c., al nuovo venditore che subentra, il proprio credito relativo alle due ultime fatture emesse e non pagate dal cliente finale;
  • prevedere a tal fine, anche in considerazione dei tempi necessari per l'emissione e la scadenza delle predette fatture, che per clienti finali serviti sino a tre mesi prima da un esercente la salvaguardia, il nuovo venditore, unitamente alla richiesta di switching, formuli una proposta irrevocabile di acquisto del suddetto credito, sospensivamente condizionata al fatto di essere ancora controparte del cliente finale moroso al momento in cui il credito verrà in esistenza;
  • definire un periodo transitorio che stabilisca specifiche regole per la gestione della sospensione della fornitura in caso di morosità di clienti finali titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio e nell'ambito del quale prevedere un'attività di monitoraggio dell'efficacia delle modalità operative adottate per la gestione delle richieste di sospensione e riattivazione della fornitura;
  • prevedere a tal fine, durante il suddetto periodo transitorio obblighi informativi a carico delle imprese distributrici.

Ritenuto, inoltre, opportuno:

  • nelle more dell'approvazione dello schema di decreto tariffe elettriche agevolate nel quale verranno identificati i clienti finali in gravi condizioni di salute, prevedere che, coerentemente con quanto stabilito con la deliberazione n. 200/99, non possa essere prevista la sospensione della fornitura dell'energia elettrica nel caso di forniture di energia elettrica necessarie per il funzionamento di apparati di cura;
  • segnalare al Governo l'esigenza, anche rappresentata dagli operatori nell'ambito della consultazione, di definire criteri per l'individuazione dell'elenco relativo ai clienti non disalimentabili prevedendo in via transitoria che siano considerati non disalimentabili anche clienti finali diversi da quelli di cui al precedente punto, come identificati dalle imprese distributrici.

Ritenuto, infine, opportuno:

  • predisporre, con successivo provvedimento, la definizione di ulteriori misure volte alla identificazione di strumenti idonei e ulteriori alla sospensione della fornitura di energia elettrica atti a consentire agli esercenti la vendita di dotarsi di strumenti atti a ridurre il rischio creditizio relativo ai clienti finali, quali la creazione di apposite liste dei clienti insolventi;
  • prevedere, ai fini della definizione delle misure di cui al precedente punto, di avvalersi della collaborazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo n. 196/03 e, per le modalità di implementazione delle medesime misure, della Cassa conguaglio del settore elettrico;
  • definire, con successivo provvedimento, le modalità che concorrano alla copertura, secondo meccanismi incentivanti, degli oneri sostenuti dagli esercenti la maggior tutela e dagli esercenti la salvaguardia relativi alla morosità dei clienti non disalimentabili, prevedendo nel contempo misure finalizzate al contenimento di tali oneri, quali l'eventuale predisposizione di opportune procedure concorsuali per la selezione di soggetti qualificati rivolti ad offrire servizi di gestione e recupero dei crediti vantati, dagli esercenti la maggior tutela e la salvaguardia, nei confronti della propria clientela non disalimentabile

DELIBERA

  1. di approvare il documento "Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore" allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché provveda, in collaborazione con la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, e previa informativa all'Autorità:
    1. a dare completamento, con determinazioni del medesimo Direttore, all'Allegato A, con eventuali disposizioni tecniche di implementazione del medesimo Allegato A, ai fini del corretto svolgimento delle attività di sospensione e di riattivazione della fornitura per morosità dei clienti;
    2. ad avviare una collaborazione con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo n. 196/03, per i profili di competenza, ai fini dell'individuazione di strumenti di tutela del credito dell'esercente l'attività di vendita, ulteriori alla sospensione della fornitura di energia elettrica, quali la creazione di apposite liste dei clienti insolventi;
    3. ad avviare una collaborazione con la Cassa conguaglio per l'implementazione e la gestione operativa delle misure ulteriori di cui alla precedente lettera;
  3. di segnalare al Governo l'esigenza di provvedere all'individuazione dei requisiti delle categorie di clienti finali non disalimentabili ai fini della piena definizione e operatività dell'elenco dei medesimi clienti;
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Governo e al Ministero dello Sviluppo Economico;
  5. di modificare la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 come successivamente modificata e integrata, prevedendo che:
    1. i commi 8.1, 8.2, 8.3 lettere da a) e d), f) e g) nonché il comma 8.5 siano abrogati;
    2. al comma 8.4, le parole "dal comma 8.2" siano sostituite dalle parole "dal comma 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08"
  6. di prevedere che le modifiche di cui al precedente punto 5 decorrano a partire dall'1 marzo 2008 per i punti di prelievo connessi in bassa tensione dotati di misuratore orario messo in servizio e, con riferimento ai punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore orario messo in servizio, decorrano a partire dall'1 aprile 2008;
  7. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

25 gennaio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati:


Obiettivo Strategico: