Seguici su:






Data pubblicazione: 30 settembre 2005

Delibera 29 settembre 2005

Delibera/Provvedimento 204/05

Approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2005/2006 per la società Società Gasdotti Italia Spa e determinazione delle tariffe per la società Netenergy Service Srl, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2005, n. 179/05

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29-09-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
  • la deliberazione dell'Autorita 4 agosto 2005, n. 179/05 (di seguito: deliberazione n. 179/05).

Considerato che:

  • l'Autorita, con deliberazione n. 179/05, ha approvato le proposte di cui all'articolo 18 della deliberazione n. 166/05, presentate dall'impresa maggiore e dalle altre imprese per l'anno termico 2005/2006, e ha autorizzato la provvisoria applicazione delle tariffe di cui sopra limitatamente agli effetti delle proposte presentate dalle societa Societa Gasdotti Italia Spa (di seguito: SGI Spa) e Netenergy Service Srl sino all'eventuale esito positivo degli ulteriori approfondimenti richiesti al fine di confermare la correttezza delle medesime proposte, e che tale esito positivo si intendeva conseguito qualora l'Autorita non si fosse pronunciata diversamente entro il 30 settembre 2005;
  • nell'ambito del procedimento di verifica delle proposte tariffarie l'Autorita ha richiesto alla societa SGI Spa con lettera 10 agosto 2005 (prot. n. EF/M05/3390/lj) chiarimenti in merito alla definizione dei costi operativi riconosciuti ai fini tariffari;
  • la societa SGI Spa con lettera in data 12 settembre 2005 (prot. Autorita n. 20621 del 15 settembre 2005), ha fornito i chiarimenti richiesti nell'ambito del procedimento di verifica e ha pres entato una nuova proposta tariffaria relativa all'anno termico 2005/2006; e che detta nuova proposta risulta coerente con i criteri di cui alla deliberazione n. 166/05.

Considerato che:

  • successivamente alla pubblicazione della deliberazione n. 179/05, la societa Netenergy Service Srl ha segnalato (prot. Autorita n. 17733 del 10 agosto 2005)la presenza nella propria proposta tariffaria di un errore materiale relativo al valore del corrispettivo unitario di capacita per il trasporto sulla rete regionale;
  • nell'ambito del procedimento di verifica delle proposte tariffarie l'Autorita ha richiesto alla Netenergy Service Srl con lettera 10 agosto 2005 (prot. n. EF/M05/3391/lj) approfondimenti e chiarimenti in merito al calcolo dei ricavi di riferimento, in particolare in relazione alla determinazione del capitale investito netto e della quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e alla definizione dei costi operativi riconosciuti a fini tariffari;
  • la societa Netenergy Service Srl ha inviato (prot. Autorita n. 19569 del 6 settembre 2005) informazioni preliminari, che non sono state successivamente completate e dettagliate nei successivi incontri del 9 e 14 settembre con gli Uffici dell'Autorita;
  • l'Autorita ha sollecitato (prot. n. EF/M05/3724/ef del 21 settembre 2005) alla Netenergy Service Srl l'invio, entro il 23 settembre 2005, della proposta tariffaria aggiornata secondo gli approfondimenti e i chiarimenti richiesti, informando la societa che avrebbe provveduto alla determinazione di tariffe d'ufficio in caso di mancata ricezione della medesima o nel caso in cui la proposta non fosse stata coerente con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 166/05;
  • la societa Netenergy Service Srl, con lettera in data 23 settembre 2005 (prot. Autorita n. 21 876 del 26 settembre 2005), ha fornito gli elementi integrativi in merito alla determinazione del capitale investito netto e della quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e che tali elementi integrativi comprendono ulteriori voci di costo relative alla determinazione del capitale investito netto non contenute nella proposta tariffaria inviata in data 4 agosto 2005 (prot. Autorita n. 17234 del 4 agosto 2005); e che in merito alla determinazione dei costi operativi non ha fornito riscontro, nemmeno con comunicazione del 27 settembre 2005 (prot. Autorita n. 22117 del 28 settembre 2005) che tali voci fossero state determinate mediante la ricerca della ottimizzazione dei costi medesimi come richiesto dall'Autorita con lettera del 26 settembre 2005 (prot. n. EF/M05/3780/lj);
  • i valori presentati relativamente ai costi operativi dalla Netenergy Service Srl risultano non allineati in eccesso rispetto a quelli presentati da altre societa di trasporto di dimensioni e realta comparabili;
  • alla luce di quanto sopra riportato l'esito della verifica di cui all'articolo 3, comma 3.7 della deliberazione n. 166/05 e risultato negativo e che:
    • e necessario procedere alla determinazione di un valore dei costi operativi coerente con i criteri di cui alla deliberazione n. 166/05, che sara comunicato alla societa Netenergy Service Srl;
    • e necessario procedere alla determinazione d'ufficio della tariffa per l'anno termico 2005/2006.

Considerato che:

  • la proposta tariffaria presentata da SGI Spa e il valore dei costi operativi determinato per la societa Netenergy Service Srl, incidono sulla definizione del corrispettivo unitario variabile e che e necessario procedere al suo adeguamento entro l'avvio dell'anno termico 2005 /2006;
  • la proposta tariffaria presentata da SGI Spa incide sulla determinazione dei corrispettivi di capacita della rete nazionale di gasdotti per un valore trascurabile e che comunque tale differenza sara conguagliata mediante l'applicazione del fattore correttivo di cui all'articolo 15, comma 15.3 della deliberazione n. 166/05.

Considerato inoltre che:

  • successivamente alla pubblicazione della deliberazione n. 179/05 la societa Snam Rete Gas Spa ha evidenziato (prot. Autorita n. 18025, 22 agosto 2005) la presenza di un errore materiale in merito al numero di giorni di massima interruzione per il servizio interrompibile annuale di secondo livello contenuta nella proposta tariffaria per l'anno termico 2005/2006 presentata in data 4 agosto 2005 (prot. Autorita n. 17120, 4 agosto 2005), che era stata erroneamente comunicata pari a 60 giorni invece di 50 giorni.

Ritenuto che:

  • sia necessario, al fine di assicurare alle imprese e agli utenti certezza sul valore delle tariffe entro l'avvio dell'anno termico 2005/2006:
    • approvare la proposta tariffaria presentata dalla societa SGI;
    • rigettare la proposta tariffaria presentata dalla Netenergy Service Srl e provvedere alla determinazione d'ufficio dei costi riconosciuti ai fini tariffari e delle tariffe per l'anno termico 2005/2006;
    • in conseguenza dei due precedenti alinea, adeguare il corrispettivo unitario variabile entro l'avvio dell'anno termico 2005/2006 e non apportare modifiche ai corrispettivi unitari di capacita della rete nazionale di gasdotti;
    • modificare la proposta tariffaria di Snam Rete Gas Spa limitatamente al numero di giorni di massima interruzione per il servizio interrompibile annuale da 60 a 50 giorni

D

ELIBERA

  • sia necessario, al fine di assicurare alle imprese e agli utenti certezza sul valore delle tariffe entro l'avvio dell'anno termico 2005/2006:
    • approvare la proposta tariffaria presentata dalla societa SGI;
    • rigettare la proposta tariffaria presentata dalla Netenergy Service Srl e provvedere alla determinazione d'ufficio dei costi riconosciuti ai fini tariffari e delle tariffe per l'anno termico 2005/2006;
    • in conseguenza dei due precedenti alinea, adeguare il corrispettivo unitario variabile entro l'avvio dell'anno termico 2005/2006 e non apportare modifiche ai corrispettivi unitari di capacita della rete nazionale di gasdotti;
    • modificare la proposta tariffaria di Snam Rete Gas Spa limitatamente al numero di giorni di massima interruzione per il servizio interrompibile annuale da 60 a 50 giorni
  1. di approvare la proposta tariffaria presentata dalla societa Societa Gasdotti Italia Spa (di seguito: SGI Spa) nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 4 agosto 2005, n. 179/05 (di seguito: deliberazione n. 179/05);
  2. di rigettare la proposta tariffaria presentata dalla societa Netenergy Service Srl;
  3. di provvedere alla determinazione d'ufficio dei costi riconosciuti a fini tariffari e delle tariffe per l'anno termico 2005/2006 per la societa Netenergy Service Srl in coerenza con i criteri di cui alla deliberazione 29 luglio 2005, n. 166/05;
  4. di adeguare il corrispettivo unitario variabile limitatamente agli effetti di cui ai punti 1. e 3.;
  5. di modificare la proposta tariffaria di Snam Rete Gas Spa, ponendo pari a 50 il numero di giorni di massima interruzione per il servizio interrompibile annuale di secondo livello;
  6. di pubblicare le tar iffe di trasporto per l'anno termico 2005/2006 nella tabella 1 allegata al presente provvedimento, che sostituisce la tabella 2 allegata alla deliberazione n. 179/05;
  7. di notificare alle societa Snam Rete Gas Spa, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), SGI Spa, con sede legale in via del Lauro n. 7, 20121 Milano, Retragas Srl, con sede legale in via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia, Comunita Montana della Valtellina di Sondrio con sede legale in Via Nazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  8. di notificare alla societa Netenergy Service Srl, con sede legale in Zona Industriale, 86039 Termoli (CB), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento e il valore dei costi riconosciuti ai fini tariffari, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) affinche entri in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Altri documenti:
icon-file 204-05tab.pdf
pdf 15 KB

Documenti collegati