Seguici su:






Area operatori

REMIT

 

Cos'è REMIT

Il 28 dicembre 2011 è entrato in vigore per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea il Regolamento UE n. 1227/2011 sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso - REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency), cui è stata data attuazione in Italia con la legge 30 ottobre 2014,  n. 161/2014.

Il Regolamento REMIT mira a "promuovere una concorrenza aperta e leale sui mercati dell'energia all'ingrosso a beneficio dei consumatori finali". Come viene precisato nel primo Considerato  "è importante assicurare che i consumatori e altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato".

Per tale ragione, REMIT stabilisce regole condivise a livello europeo per l'integrità e la trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso al fine di prevenire pratiche abusive.

In particolare introduce regole specifiche volte a:

  • definire le pratiche abusive, relativamente a manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e insider trading;
  • identificare e contrastare i casi di manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e di insider trading attraverso un sistema di monitoraggio dei mercati energetici europei;
  • vietare le suddette pratiche abusive nei mercati dell'energia (elettricità e gas) all'ingrosso;
  • imporre agli operatori di mercato di pubblicare le "informazioni privilegiate" in loro possesso;
  • adottare le opportune iniziative di verifica e controllo prevedendo che le Autorità nazionali di regolazione dispongano di specifici poteri di indagine, enforcement e sanzione.

Impone inoltre (Articolo 15) alle "persone che compiono operazioni a titolo professionale" (quali borse e piattaforme di brokeraggio) di segnalare all'Autorità nazionale di regolazione (in Italia, l'Autorità per l'Energia, Reti e Ambiente - ARERA) le transazioni sospette che vengono identificate.

Le regole REMIT si intersecano con quelle applicabili ai mercati finanziari, nella misura in cui alcuni prodotti energetici all'ingrosso sono anche strumenti finanziari.

L'attuazione del REMIT è demandata all'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia - ACER e alle Autorità nazionali di regolazione  in cooperazione tra loro e con le altre autorità nazionali ed europee competenti in materia di normativa finanziaria e disciplina della concorrenza.

A chi si applica REMIT

REMIT si applica innanzitutto agli operatori di mercato, cioè ogni persona fisica o giuridica che esegue transazioni sui mercati energetici all'ingrosso. Per «mercato dell'energia all'ingrosso» si intende "un mercato all'interno dell'Unione in cui sono negoziati prodotti energetici all'ingrosso".

I prodotti energetici all'ingrosso rilevanti ai sensi del REMIT sono i contratti di fornitura e trasporto di energia elettrica e gas e i relativi contratti derivati, commercializzati o consegnati nel territorio dell'Unione europea. REMIT non si applica ai contratti di fornitura e di distribuzione destinati ai clienti finali, ad eccezione dei consumatori finali la cui capacità di consumo sia superiore a 600 GWh per anno.

I divieti di manipolazione di mercato e di insider trading previsti agli articoli 3 e 5 del REMIT non si applicano ai prodotti energetici all'ingrosso che sono strumenti finanziari e che sono soggetti alla relativa regolamentazione finanziaria (Regolamento UE n° 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sugli abusi di mercato). Resta tuttavia applicabile, in relazione ai prodotti energetici che sono strumenti finanziari, l'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 4 del REMIT.

Per facilitare l'applicazione coerente e uniforme delle disposizioni del Regolamento REMIT, l'ACER pubblica degli orientamenti non vincolanti (ACER Guidance on the application of REMIT), fermo restando che la competenza a fornire l'interpretazione delle norme europee è della Corte di Giustizia.

Obbligo di registrazione

L'Articolo 9 del REMIT prevede che gli operatori di mercato che concludono transazioni che devono essere segnalate ad ACER a norma dell'Articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento, siano tenuti a registrarsi presso l'Autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell'Unione europea, in uno Stato membro in cui svolgono attività.

L'Autorità ha sviluppato il Registro nazionale degli operatori di mercato ai sensi della deliberazione 5 marzo 2015, 86/2015/E/com.

Gli operatori già accreditati presso l'Anagrafica Operatori possono accedere al Registro REMIT utilizzando le medesime credenziali. Gli operatori non accreditati, invece, devono prima effettuare l'accreditamento all'Anagrafica Operatori.

Obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate

Il Regolamento REMIT, al suo Articolo 2, definisce l'informazione privilegiata come "un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti".

L'Articolo 2(1)(b) di REMIT stabilisce, in particolare, che cosa debba intendersi per "informazione":

"le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti".

La responsabilità di individuare il carattere "privilegiato" di un'informazione è dell'operatore. I caratteri e i contorni di questa nozione sono meglio definiti negli orientamenti non vincolanti di ACER a cui si rimanda, unitamente alle indicazioni fornite con i "Chiarimenti e linee guida in merito all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate ai sensi del REMIT" adottati da ARERA con determina 25 giugno 2015, 12/2015 - DMEG.

L'Articolo 4 del Regolamento REMIT dispone che gli operatori di mercato siano tenuti a rendere pubbliche le informazioni privilegiate che detengono. La divulgazione deve quindi essere effettuata in modo da garantire la pubblicità, l'effettività e l'efficacia della stessa. Deve essere fatta in maniera tempestiva, simultanea e integrale. Gli orientamenti di ACER forniscono ulteriori precisazioni al riguardo.

Divieto di insider trading

L'Articolo 3.1 del REMIT fa divieto alle persone che dispongono di informazioni privilegiate in relazione ad un prodotto energetico all'ingrosso di:

  1. utilizzare tali informazioni acquisendo o cedendo, o cercando di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, prodotti energetici all'ingrosso cui le informazioni si riferiscono;
  2. comunicare informazioni privilegiate a un'altra persona se non nell'ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni;
  3. raccomandare o indurre un'altra persona ad acquisire o cedere prodotti energetici all'ingrosso cui si riferiscono dette informazioni.

Alcune eccezioni a questo regime sono previste all'Articolo 3.4 di REMIT, a certe condizioni.

Divieto di manipolazione di mercato

L'Articolo 5 di REMIT stabilisce il divieto di manipolazione di mercato. La nozione di manipolazione è definita all'Articolo 2(2) del Regolamento. Il tentativo di manipolazione, come definito all'Articolo 2(3) del Regolamento REMIT, costituisce anch'esso violazione dell'Articolo 5 di REMIT.

Nei suoi Considerati (13) e (14), il Regolamento REMIT fornisce degli esempi delle diverse forme che può assumere la manipolazione di mercato. Gli orientamenti di ACER contengono altri utili riferimenti al riguardo.

Obbligo di reportistica

Ai sensi dell'Articolo 8 del REMIT, gli operatori di mercato, direttamente o tramite terze parti, sono tenuti a fornire all'ACER i dati necessari al monitoraggio dei mercati all'ingrosso dell'elettricità e del gas naturale. Tale attività di reportistica è effettuata secondo le modalità descritte nel Regolamento di Attuazione (Regolamento (UE) n. 1348/2014 del 17 dicembre 2014). I soggetti (operatori di mercato o terze parti) tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati, devono procedere alla registrazione in qualità di RRMs (Registered Reporting Mechanisms) presso ACER.

Obbligo delle persone che compiono operazioni a titolo professionale

Il Regolamento REMIT pone degli obblighi non solo agli operatori che effettuano operazioni sui mercati energetici all'ingrosso ma anche in capo alle persone che organizzano a titolo professionale le transazioni (Persons Professionally Arranging Transactions - PPAT). Queste ultime sono tenute al rispetto dell'Articolo 15 del REMIT.

Il Capitolo 9 degli orientamenti dell'ACER fornisce un quadro dettagliato sui soggetti obbligati e la portata degli obblighi derivanti dal dovere di sorveglianza e segnalazione imposto ai PPAT.

Il ruolo dell'Autorità

Il REMIT attribuisce alle Autorità nazionali di regolazione il compito di vigilare sul rispetto del regolamento e a tal fine, di cooperare con l'ACER al monitoraggio dei mercati energetici all'ingrosso.  La  legge n. 161/2014 (Articolo 22) ha conferito all'Autorità tutti i poteri di vigilanza e indagine previsti dal REMIT. Inoltre, nel definire i principi generali della disciplina sanzionatoria, ha conferito all'Autorità anche il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie.

La  legge n. 161/2014 prevede anche rapporti tra l'Autorità e altri soggetti istituzionali nazionali:

  1. il Gestore dei mercati energetici (GME) e il Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale (Terna), con riferimento ai mercati da essi gestiti, in collaborazione per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione del REMIT;
  2. l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il coordinamento nello svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di manipolazione del mercato e di insider trading e/o per l'attuazione dell'obbligo di pubblicazione di informazioni privilegiate;
  3. la Commissione nazionale per le società e la borsa, per il coordinamento nello svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione del divieto di insider trading.

Contatti e informazioni

Indirizzi utili:

 

 

La documentazione pubblicata non costituisce un parere di tipo professionale o legale

ultimo aggiornamento 23 maggio 2018