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Comunicato stampa

Elettricità: maggiori responsabilità sugli operatori per evitare lunghe interruzioni e accelerare il ripristino del servizio anche durante i casi di emergenza

maggiori indennizzi per i clienti e nuove linee guida per potenziare la resilienza delle reti elettriche

Milano, 13 marzo 2017

Aumentare la responsabilità degli operatori per rendere le reti elettriche più robuste e resilienti[1] e per ridurre i tempi di ripristino del servizio in caso di interruzioni prolungate, anche in caso di eventi meteo eccezionali. Sono gli obiettivi delle nuove regole approvate dall'Autorità in tema di qualità del servizio elettrico. In particolare per incentivare i distributori e Terna a riattivare più velocemente le forniture, anche attraverso il ricorso a soluzioni provvisorie di rialimentazione (come ad esempio l'utilizzo di gruppi elettrogeni), e per assicurare una maggiore protezione dei clienti, viene ampliata la possibilità di ricevere indennizzi automatici, che oltre le 72 ore di sospensione  saranno interamente a carico degli operatori di rete. Il Fondo eventi eccezionali[2] invece continuerà a coprire solo la parte di indennizzo riferito alle prime 72 ore di interruzione per cause di forza maggiore. Gli indennizzi automatici per le famiglie potranno  arrivare  fino a circa mille euro[3] nel caso di interruzioni particolarmente prolungate (fino a 240 ore), in quanto, a partire dal prossimo inverno, sarà eliminato l'attuale tetto di 300 euro (valori ancor più elevati saranno previsti per le piccole e medie imprese). Dal momento che gli oneri addizionali saranno a carico degli operatori di rete, ne risulta un deciso incentivo ad accelerare il più possibile il ripristino del servizio. Le novità, approvate dall'Autorità con la deliberazione 127/2017/R/eel, saranno valide dal 1° ottobre 2017.

Nel dettaglio, la regolazione attuale prevede che in caso di interruzioni di lunga durata non programmate il cliente ha diritto a un indennizzo automatico da parte del distributore e/o di Terna, crescente con l'aumentare della durata del disservizio, fino a massimo 300 euro per i clienti domestici. Se l'interruzione è causata da eventi di forza maggiore, come le calamità naturali, gli indennizzi vengono pagati attraverso il Fondo eventi eccezionali, finanziato dai clienti e dagli operatori. Dal 1° ottobre 2017, invece, viene superato il precedente limite di 300 euro e, in caso di interruzioni causate da forza maggiore, dopo le 72 ore di sospensione e fino ad un massimo di 240 ore (10 giorni), l'indennizzo sarà pagato direttamente dall'impresa distributrice o da Terna. La diretta responsabilità degli operatori nel pagamento degli indennizzi oltre le 72 ore - tempo entro il quale si ritiene che il servizio possa essere ripristinato anche in presenza di eventi di forza maggiore - viene meno solo nei casi, circoscritti e documentati, di sospensione e posticipazione delle operazioni di riattivazione per motivi di sicurezza degli addetti alle riparazioni (vengono quindi esclusi i semplici casi di mera inagibilità delle strade o di caduta di alberi, a cui il distributore può far fronte reperendo mezzi speciali per rimuovere il problema).   La decisione dell'Autorità segue di pochi giorni l'emanazione delle "Linee guida per la presentazione dei Piani di lavoro per l'incremento della resilienza del sistema elettrico", sulla base delle quali Terna e i distributori con oltre 50.000 utenti, entro il prossimo 31 marzo, dovranno presentare piani di intervento per il miglioramento della resilienza del sistema elettrico. Le linee guida sono state sviluppate nell'ambito  del "Tavolo di lavoro tecnico della resilienza"[4] costituito circa un anno fa dall'Autorità che, con una delibera di fine 2015, aveva introdotto nella regolazione il concetto stesso di resilienza delle reti elettriche (cioè la loro capacità di resistere a sollecitazioni superiori ai limiti di tenuta dei sistemi e di riportarsi nello stato di funzionamento anche con interventi provvisori).   La deliberazione 127/2017/R/eel e la determina Dieu 2/2017 con le Linee guida sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it.    


[1] Per resilienza di un sistema si intende non solo la capacità di resistere a sollecitazioni che hanno superato i limiti di tenuta del sistema stesso, ma anche di riportarsi nello stato di funzionamento seppure con interventi provvisori. Ad esempio, per un sistema elettrico esposto a precipitazioni nevose con formazione di manicotti di ghiaccio lungo le linee aeree, la capacità di resistenza è data dai limiti di progetto delle linee aeree in relazione ai carichi derivanti dal ghiaccio e dal vento, e gli interventi provvisori di ripristino possono essere, ad esempio, la fornitura di gruppi elettrogeni nella zone in cui sia "caduta" la rete per sollecitazioni che abbiano superato i limiti di progetto.
[2] Il Fondo alimentato da un contributo in bolletta dei clienti domestici e non domestici, in media e bassa tensione, e dalle imprese attraverso apposite penalità.
[3] valore che per la famiglia tipo corrisponde a circa 2 anni di gratuità dell'intera spesa elettrica media o a più di dieci anni della spesa per il solo servizio di distribuzione
[4] Il tavolo è stato istituito con la determinazione Diuc 6/2016 con la finalità di sviluppare il tema della resilienza delle reti elettriche e di approfondire la regolazione incentivante per la riduzione dei minuti persi per forza maggiore. Il primo anno ci si è concentrati sulla definizione di una metodologia per l'identificazione dei rischi e la valutazione delle priorità di investimento, anche in relazione alla prevenzione delle rotture da manicotti di ghiaccio e neve, prevedendo anche Linee guida funzionali alla predisposizione dei Piani di lavoro degli operatori finalizzati ad incrementare la resilienza delle reti elettriche di trasmissione e distribuzione.