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Comunicato stampa

Alluvione Toscana: Applicazione deliberazione 519/2023/R/com nei territori dei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 2 novembre 2023

Toscana, 23 novembre 2023

23 novembre 2023

Con deliberazione 9 novembre 2023, 519/2023/R/com, ARERA ha disposto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere di acqua, luce e gas (compresi il GPL e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a tutela delle utenze e forniture site nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023.

In analogia e continuità con i provvedimenti già approvati per gli eventi alluvionali verificatisi lo scorso maggio, la sopracitata deliberazione 519/2023/R/com ha previsto che gli esercenti l'attività di vendita e i gestori del servizio idrico integrato siano tenuti ad applicare le disposizioni in materia di sospensione dei termini di pagamento solo a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti delle autorità competenti per la puntuale identificazione dei territori dei Comuni danneggiati.

Con comunicazione del 21 novembre 2023, prot. ARERA n. 73142 del 21 novembre 2023, il Commissario delegato all'emergenza, di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 5 novembre 2023, n. 103, ha rappresentato all'Autorità che l'Ordinanza commissariale 98 del 15 novembre 2023 ha sì individuato i Comuni ad oggi colpiti dall'alluvione del 2 novembre u.s., ma non gli areali di riferimento per la puntuale individuazione delle utenze e forniture coinvolte. Con la richiamata comunicazione, il Commissario delegato ha, dunque, rappresentato che, ai fini dell'efficacia/operatività della deliberazione 519/2023/R/com, la struttura commissariale richiederà all'Autorità Idrica Toscana di predisporre una proposta di perimetrazione delle aree colpite, che sarà elaborata sulla base dei dati in possesso della medesima struttura, oltre che delle rilevazioni in situ svolte dai gestori dei servizi pubblici locali.

Si chiarisce, pertanto, che sulla base degli elementi rappresentati dal Commissario delegato all'emergenza, la disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento, disposta dalla richiamata deliberazione 519/2023/R/com, potrà trovare applicazione solo in esito alla compiuta perimetrazione degli areali di riferimento da parte dell'autorità competente come sopra individuata. Restano in ogni caso salve, come peraltro disposto dalla menzionata deliberazione, le iniziative volontarie ulteriori eventualmente adottate dai gestori dei servizi pubblici locali a favore delle utenze e forniture coinvolte, in linea con le misure di tutela adottate dall'Autorità nell'imminenza degli eventi.