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Comunicato operatori

chiarimenti in ordine alla disciplina, per l'anno 2001, delle modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marz

23 novembre 2000

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Al fine di garantire condizioni di sufficiente trasparenza e

prevedibilità in ordine al possibile assetto della disciplina delle

importazioni di energia elettrica per l'anno 2001 l'Autorità per l'energia

elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) precisa quanto segue:

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,

seconda sezione, in esito alla camera di consiglio del 26 ottobre 2000, con

ordinanza n. 4225/00, ha sospeso in via cautelare l'efficacia della

deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 140/00,

recante definizione di modalità e condizioni delle importazioni di energia

elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai

sensi dell'articolo 10,

comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, resa disponibile sul sito

internet dell'Autorità in data 11 agosto 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale, Serie generale, n. 204 dell'1 settembre 2000.

In conseguenza di tale decisione la società Gestore della

rete di trasmissione nazionale Spa ha assunto la decisione di sospendere la

procedura concorsuale, avviata in attuazione della sopra richiamata

deliberazione, per l'assegnazione, su base annuale, di bande di potenza alla

frontiera.

L'Autorità ha assunto la decisione di proporre ricorso in

appello al Consiglio di Stato avverso la citata ordinanza del Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia.

In ragione delle numerose segnalazioni e richieste di

chiarimenti ricevute dagli operatori interessati, l'Autorità prende atto che

la situazione di vuoto normativo è fonte di incertezza nelle scelte degli

operatori del mercato elettrico italiano.

In attesa della decisione Consiglio di Stato sul citato

ricorso in appello, l'Autorità ritiene opportuno fornire agli operatori

interessati una adeguata informazione in merito alle modalità e condizioni per

l'importazione di energia elettrica in Italia nell'anno 2001.

In particolare, l'Autorità unitamente alle determinazioni

conseguenti alla decisione del Consiglio di Stato, intende adottare le misure

necessarie a rendere possibile la fornitura di energia elettrica importata a

partire dall'1 gennaio 2001. Ciò comporta, tra l'altro, la necessità di

ridurre i tempi per gli adempimenti strumentali all'attivazione di forniture

di energia elettrica transfrontaliere, e di modificare:

  • disciplina dei termini per la verifica di compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale come definita dalla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99 e successive modificazioni e integrazioni;

  • disciplina del termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei, come definita dalla deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78/99;

  • disciplina del termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti finali dalle imprese distributrici di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come definita dalla deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99;

  • disciplina dei termini per il rilascio dell'autorizzazione alla stipula di contratti di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'articolo 15 della deliberazione n. 13/99 o anche difforme dallo schema di contratto-tipo approvato dall'Autorità con deliberazione 12 luglio 2000, n. 119/00, come definita dalla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, e successive modificazioni e integrazioni.