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Data pubblicazione: 05 ottobre 2007

Delibera 02 ottobre 2007

Delibera/Provvedimento 247/07

Aggiornamento del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas, ai sensi della deliberazione 2 febbraio 2007, n. 17/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 ottobre 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) e suoi successivi aggiornamenti;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03, di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della società Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: SGI) e suoi successivi aggiornamenti;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07 (di seguito: deliberazione n. 17/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2007, n. 203/07 (di seguito: deliberazione n. 203/07).

Considerato che:

  • l'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorità fissi i "criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità del trasporto e del dispacciamento" e che definisca "gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento"; e che entro tre mesi dal provvedimento con il quale l'Autorità fissa detti criteri, le imprese di trasporto "adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità con i suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità, il codice di rete s'intende conforme";
  • la deliberazione n. 138/04 definisce garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete di distribuzione, ai sensi del citato articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00;
  • l'articolo 3, comma 1 della deliberazione n. 138/04 prevede che l'Autorità, ad integrazione dei criteri definiti dalla medesima deliberazione, adotti un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Autorità;
  • con la deliberazione n. 108/06 l'Autorità ha approvato il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas;
  • l'articolo 3, comma 4 della deliberazione n. 138/04 prevede che l'Autorità approvi con cadenza di norma annuale gli aggiornamenti del codice di rete tipo che integrano di diritto i codici di rete adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) della medesima deliberazione;
  • con la deliberazione n. 17/07 l'Autorità ha definito i profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/04 e ha modificato la deliberazione n. 138/04 al fine di attuare una ridefinizione dei processi allocativi, sia in termini di responsabilità dei soggetti interessati sia in termini di tempistiche e modalità operative;
  • con la medesima deliberazione l'Autorità ha fissato l'entrata in vigore dell'obbligatorietà d'uso dei profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas e delle modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04, di cui al punto precedente, all'1 ottobre 2007;
  • con la medesima deliberazione l'Autorità ha previsto l'approvazione con successivo provvedimento degli aggiornamenti al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas che si rendono necessari a seguito delle modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 138/04 di cui sopra, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della medesima deliberazione;
  • con la medesima deliberazione l'Autorità ha previsto che le imprese di trasporto Snam Rete Gas e SGI presentassero per la loro approvazione proposte di modifica dei propri codici di rete al fine di recepire le nuove disposizioni introdotte dalla deliberazione n. 17/07;
  • con la deliberazione n. 203/07 l'Autorità ha approvato le proposte di modifica dei codici di rete per l'attività di trasporto delle società Snam Rete Gas e SGI, anche ai sensi della deliberazione n. 17/07.

Ritenuto che:

  • sia necessario aggiornare il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione, al fine di recepire le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/04 e la definizione dei profili di prelievo standard, di cui alla deliberazione n. 17/07

DELIBERA

  1. di approvare le modifiche ed integrazioni al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas riportate in allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorità.energia.it) il testo del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.


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