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FAQ - Offerte PLACET

L'Allegato A della deliberazione 555/2017/R/com, all'articolo 3, prevede che ciascun venditore di energia elettrica e di gas naturale debba proporre le offerte PLACET, in aggiunta alle proprie offerte, ai clienti di piccole dimensioni, individuati ai sensi della medesima deliberazione 555/2017/R/com, in tutte le aree territoriali in cui opera. A riguardo, occorre precisare che l'obbligo in questione debba essere assolto soltanto in quelle aree ove siano presenti altre offerte commerciali del venditore, segnatamente, in occasione del rinnovo di un contratto in scadenza ovvero della contrattualizzazione di nuovi clienti e, di converso, non trovi applicazione ove il venditore non intenda presentare alcuna nuova offerta sul mercato né rinnovare i contratti in essere alla termine della loro scadenza.

La disciplina delle offerte PLACET, istituita dalla deliberazione 555/2017/R/com, mira a tutelare i clienti finali di minori dimensioni, identificati con i clienti rispettivamente di energia elettrica connessi in bassa tensione e di gas naturale con consumi annui inferiori ai 200.000 Smc/anno, introducendo strumenti volti a rafforzare la loro capacità di scelta e a superare l'asimmetria informativa che li caratterizza; simile obiettivo è soddisfatto mediante l'individuazione di strutture di offerta facilmente comprensibili e comparabili tra venditori (differenziate solo nel livello di prezzo) e segregabili da ogni proposta di servizi aggiuntivi, nonché da condizioni contrattuali uniformi.

A fronte di quanto sopra, si chiarisce che

  • l'obbligo di proporre le offerte PLACET non trovi applicazione nei confronti di clienti di energia elettrica e di gas naturale appartenenti allo stesso Gruppo societario del venditore dal momento che questi ultimi non necessitano della tutela accordata dalla deliberazione 555/2017/R/com, posto che i rapporti commerciali fra imprese collegate da vincoli di partecipazione societaria non sono generalmente connotati da uno squilibrio nelle rispettive posizioni di forza negoziale.
  • L'obbligo di proporre le offerte PLACET non trova applicazione neanche nell'ipotesi di vendite dirette a clienti appartenenti a Gruppo societario a condizione che simultaneamente si verifichino le seguenti condizioni:
  1. a. siano presenti contestualmente società con punti di prelievo in bassa tensione ovvero con consumi annui di gas naturale inferiori ai 200.000 SmC /anno e società con livelli di tensione/consumi eccedenti tali soglie e
  2. b. la negoziazione delle condizioni di fornitura sia condotta al livello centralizzato da parte del Gruppo ma con effetti sulle altre società a questo appartenenti con i quali sono stipulati i singoli contratti di somministrazione.

In tale ipotesi, infatti, i clienti in questione sono equiparabili a quelli multisito di cui all'art. 2.3, lettera a) dell'allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com nei confronti dei quali non vige l'obbligo di offerta in quanto dotati di un adeguato livello di conoscenza e comprensione del mercato.

La presente deroga non si applica alle utenze a uso domestiche.

La disciplina delle offerte PLACET, istituita dalla deliberazione 555/2017/R/com, mira a tutelare i clienti finali di minori dimensioni, identificati con i clienti rispettivamente di energia elettrica connessi in bassa tensione e di gas naturale con consumi annui inferiori ai 200.000 Smc/anno, introducendo strumenti volti a rafforzare la loro capacità di scelta e a superare l'asimmetria informativa che li caratterizza; simile obiettivo è soddisfatto mediante l'individuazione di strutture di offerta facilmente comprensibili e comparabili tra venditori (differenziate solo nel livello di prezzo) e segregabili da ogni proposta di servizi aggiuntivi, nonché da condizioni contrattuali uniformi.

A fronte di quanto sopra, si chiarisce che:

  • le società cooperative non hanno l'obbligo di proporre le offerte PLACET a clienti di energia elettrica e di gas naturale soci della cooperativa dal momento che questi ultimi non necessitano della tutela accordata dalla deliberazione 555/2017/R/com, atteso che la finalità delle cooperative è proprio quella di favorire i propri soci, grazie alla cessione dei beni o servizi a condizioni generalmente più favorevoli di quelle che abitualmente si trovano sul mercato;
  • i consorzi non hanno l'obbligo di proporre le offerte PLACET ai clienti di energia elettrica e di gas naturale consorziati dal momento che questi ultimi non necessitano della tutela accordata dalla deliberazione 555/2017/R/com atteso che la finalità di un consorzio è sostanzialmente la riduzione dei costi ovvero la realizzazione di maggiori guadagni a favore dei consorziati.